NOVITA’ PER I CONGEDI PARENTALI



Con circolare 57 del 18 aprile 2024  l’INPS chiarisce le modalità operative per la fruizione dei congedi parentali alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che ha innalzato per un ulteriore mese l’indennità dal 30% al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024).

Di conseguenza, entro i limiti massimi di entrambi i genitori (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio il congedo parentale spetta nelle seguenti misure:

- 1 mese indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita del bambino o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

- un ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

- 7 mesi indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale “sottosoglia”.

La  novità è applicabile ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all’80% come da normativa previgente.