DL RILANCIO - Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro nei LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

L’articolo 120 del D.L 34 del 19/05/2020 (cd Dl Rilancio) prevede un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro nei luoghi aperti al pubblico.
Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività:
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al DL Rilancio.
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore
Iniziative ammissibili
Gli interventi agevolabili sono quelli necessari per l’adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno Covid, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
La norma prevede anche che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati, nel rispetto del limite di spesa previsto.
Misura dell’agevolazione
Il credito è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese,comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione in F24.
Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il solo 2020, dall’art. 147 dello stesso Dl Rilancio);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI
Le disposizioni in oggetto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Per l’attuazione della misura sono disponibili 2 miliardi di euro.
Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 122 dello stesso Dl rilancio, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti per l’emergenza Covid, tra cui anche il credito in commento, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Procedure e termini
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data dipubblicazione della legge di conversione del decreto-legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13,della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Allegato: Allegato 1 al DL 34/2020
Per informazioni: Dott. Ssa Naida Costantini 331 1907180 – Dott.ssa Anna Ruffini 340 2885525
Cordiali Saluti
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò