Con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 (vedi news del 28/09/2022), l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione della ulteriore riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori innalzata dallo 0,8% (art. 1, comma 121 della legge n. 234/2021) al 2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 13^ mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga (art. 20 del D. L. n. 115/2022).

Con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, l’Istituto chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

Ne consegue che i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, indicando, nell’elemento “Codice Causale” il codice “L097”.

Nell’ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, utilizzando il Codice Causale in uso “L095”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.

Relativamente alle mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.