Scade il prossimo 30 novembre 2022 il contributo annuale Arera dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici con impianti di potenza nominale complessiva superiore a 100 kw[1].

Con la deliberazione del 27 settembre 2022 460/2022/A, l’Arera ha determinato la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento per l'anno 2022. Tale misura è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas allo 0,25 per mille dei ricavi relativi all'anno 2021 risultanti dall'ultimo bilancio approvato relativo al settore energia elettrica e gas[2];
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all'anno 2021 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.

Nella deliberazione n. 334/2021/A l'Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l'esercizio 2021.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2022 deve essere versato entro il 30 novembre 2022

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura "Contributo ARERA 2022 ENERGIA" ovvero "Contributo ARERA 2022 IDRICO" secondo il proprio settore di appartenenza.

Si informano altresì tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento che, in alternativa al bonifico bancario, è attiva la nuova piattaforma digitale dei pagamenti PagoPA.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un'unica dichiarazione.

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo - anche coloro che non effettuano il versamento in quanto il contributo calcolato ha un importo uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro - sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 dicembre 2021, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste.

Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica Operatori dell'Autorità.

Si allegano le istruzioni tecniche.

Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 -costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

[1] A tal fine si ricorda che, ai sensi della delibera 443/2012/A sono esonerati dall'iscrizione all'Anagrafica Operatori, e conseguentemente dal versamento del contributo e dagli altri adempimenti connessi,  i soggetti che presentano congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche:

  • svolgono l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW;
  • non sono gestori, anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato;
  • non svolgono alcuna delle altre attività di cui all'articolo 2, dell'Allegato A alla delibera n. 143/07;
  • sono già registrati presso Terna sul sistema Gaudì.

 

[2] I ricavi 2021 da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono solo quelli relativi al settore energia elettrica, gas e sistema idrico

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Istruzioni tecniche