Invio entro il 16 marzo 2023 solo se i crediti maturati non sono stati già stati interamente utilizzati in F24.
 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2023/44905, è stato approvato il modello della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022[1] per l’acquisto di prodotti energetici che non siano stati interamente compensati con F24.

La comunicazione riguarda i crediti di imposta maturati nel terzo e quarto trimestre del 2022 a fronte dell’acquisto di fonti energetiche da parte di imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore. Con lo stesso modello dovranno essere indicati anche i crediti per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativi al quarto trimestre 2022.

Il Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario incaricato, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione in f24 fino alla data della comunicazione stessa.

Il provvedimento chiarisce inoltre che:

  • la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
  • la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito.

La comunicazione di cui al presente provvedimento deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

A decorrere dal 17 marzo 2023:

  • il mancato invio di una valida comunicazione entro il 16/03/2023 determina l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione
  • nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

 

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733279654 – costantini@confindustriamacerata.it

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

[1] L’obbligo di comunicazione è stato introdotto dal Dl 176/2022 e dal Dl 144/2022