Il Consorziato che durante l’anno 2022 ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può chiedere il rimborso del Contributo Ambientale versato in quanto gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti vengono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI.

 Per ottenere il rimborso è necessario inoltrare a CONAI la richiesta entro il 28 febbraio 2023.

  •  Dichiarazione per attività di export (Modulo 6.5/CONAI) – Procedura semplificata (ex-ante)

Il Consorziato, oltre a comunicare a CONAI il plafond di esenzione per l’anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale/fascia contributiva, dato dalla differenza tra le esportazioni e gli acquisti esenti, effettuati nell’anno precedente.

 

  • Dichiarazione per attività di export (Modulo 6.5 - Fornitori) – Procedura semplificata (ex-ante)

L’Esportatore/Utilizzatore deve dichiarare ai propri fornitori i Plafond di esenzione per singolo materiale/fascia contributiva nel corso dell’anno precedente.

 

  • Richiesta di rimborso del Contributo Ambientale per attività di export (Modulo 6.6) – Procedura ordinaria ex-post.

L’azienda che durante l’anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientali e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti) o ceduti in esenzione a clienti esportatori, può richiedere un rimborso pari al credito maturato.

 

  • Procedura di rimborso del Contributo ambientale per le aziende che esportano imballaggi pieni, già dichiarati al CONAI con le procedure semplificate per import (Mod. 6.6 Bis) per un importo annuo fino a 10.000 euro sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall’01/01/2022.

Soglia minima per le richieste di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale per attività di esportazione.

Per le richieste di rimborso che perverranno nel 2023 a consuntivo dell’anno 2022 la soglia minima è di 200,00 euro per ciascun materiale. Ciò significa che:

  • per i crediti da rimborsare (Mod. 6.6 - procedura ex post) non saranno erogati rimborsi fino a 200,00 euro per materiale;
  • per i crediti o i debiti risultanti dalla procedura semplificata (6.5 ex ante) non saranno erogati rimborsi né fatturati saldi a debito del consorziato fino a 200,00 euro per materiale.

Le richieste di rimborso presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2023) non saranno respinte, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante.

 Ricordiamo che:

  • le fatture di acquisto di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019 dovranno sempre riportare l’applicazione esplicita del Contributo ambientale Conai o, comunque, l’apposizione della dicitura “corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”. La storica dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" si potrà riferire, dunque, esclusivamente agli imballaggi pieni e non agli imballaggi vuoti;
  • è obbligatoria la modalità di invio on line delle dichiarazioni. Il servizio è fruibile direttamente all’indirizzo conai.org.

Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò 

 

INFO:

 Dott.ssa Paola Bara

 Tel. 0733.279641/ 331.1921246

 E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino      

Tel. 0733.279648  

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it