È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra.

A livello legislativo, il nuovo regolamento modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il Regolamento (UE) n. 517/2014.

 

Principali scadenze

Il regolamento, che è entrato in vigore in data 11 marzo 2024, ha introdotto le seguenti scadenze:

  • 1° gennaio 2025: per le disposizioni in materia di “Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature” (art. 12) e della assegnazione delle quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi (art. 17, par. 5).
  • 3 marzo 2025: riguardo l’interconnessione del portale F-Gas con lo sportello unico dell’UE per le dogane per l’immissione in libera pratica di cui all’art. 201 del Regolamento (UE) n. 952/2013, nonché per tutti gli altri regimi di importazione ed esportazione (art. 20, par. 2 e 3, 23 par. 5).
  • 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-Gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
  • 31 dicembre 2027: gli obblighi di finanziamento (fatti salvi i vigenti regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di RAEE includano anche il finanziamento del recupero e del riciclaggio, della rigenerazione o della distruzione dei gas fluorurati a effetto serra (elencati negli Allegati I e II) provenienti da prodotti e apparecchiature contenenti tali gas e che sono stati immessi sul mercato a decorrere dal 11 marzo 2024.
  • 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-Gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

 

Campo di applicazione

  • F-Gas elencati negli Allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze.
  • F-Gas elencati negli Allegati II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate), da soli o come miscele contenenti tali sostanze.
  • F-Gas elencati negli Allegati III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze.
  • Prodotti e apparecchiature che contengono F-Gas o il cui funzionamento dipende da tali gas.

 

Obiettivi

Il regolamento si ripropone di progredire verso gli obiettivi climatici dell’Unione Europea per il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050 e, a tal proposito, mira a:

  1. Nuove disposizioni riguardanti il contenimento, l'uso, il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra, nonché misure accessorie connesse, come i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate.
  2. Condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
  3. Condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra.
  4. Limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.
  5. Norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

 

Principali novità

  • Controllo periodico delle perdite per gli operatori e fabbricanti di apparecchiature anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.
  • Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-Gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio.
  • Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature.
  • Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-Gas da tali apparecchiature.
  • Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-Gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.
  • I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-Gas, ma anche le sostanze alternative agli F-Gas, inclusi i refrigeranti naturali.

 

 

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

INFO:

Dott.ssa Paola Bara

Tel. 0733.27941 / 331.1921246

E-mail: bara@confindustriamacerata.it

 

Dott. Matteo Di Marino

Tel. 0733.279648

E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it