- Procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI sulle etichette (Mod. 6.14). Valori dei contributi forfettari per l’anno 2026.
Novità che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2026:
- Approvazione della riduzione dei valori del contributo forfettario per le etichette in plastica per l’anno 2026, in continuità con quelli già in vigore per il 2025.
- Inclusione dei contributi unitari previsti per gli imballaggi in plastica fascia B1.1 e B1.2 ai fini del calcolo del contributo ambientale medio unitario annuo plastica (inferiore del 19% rispetto a quello del 2025).
- A partire dal 1° gennaio 2026, i valori dei contributi forfettari per le etichette in alluminio, in carta e in plastica verranno mantenuti invariati per l’intero anno di competenza, anche nell’ipotesi in cui i valori di contributo unitari (per uno o più dei tre materiali) dovessero variare in corso d’anno.
- Dall’anno 2027 non sarà riconosciuta alcuna riduzione dei valori di contributo forfettario per le etichette.
Valori del CAC forfettario sulle etichette (mod. 6.14) per il 2026, distintamente per materiale.
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Fasce fatturato ANNUO [€] |
CAC forfettario per le etichette in ALLUMINIO [€] |
CAC forfettario per le etichette in CARTA [€] |
CAC forfettario per le etichette in PLASTICA [€] |
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≤ 100.000 |
21 |
79 |
180 |
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100.001 – 250.000 |
74 |
276 |
630 |
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250.000 – 500.000 |
158 |
591 |
1.350 |
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500.000 – 1.000.000 |
315 |
1.181 |
2.701 |
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1.000.001 – 1.500.000 |
525 |
1.969 |
4.501 |
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1.500.001 – 2.000.000 |
735 |
2.756 |
6.301 |
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>2.000.000 |
735 + (0,042% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €) |
2.756 + (0,158% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €) |
6.301 + (0,360% da applicare al fatturato eccedente i 2.000.000 €) |
- 6.6 Bis – Rimborso ex post da dichiarazione semplificata Mod. 6.2 import. Aumento della soglia per poter accedere alla procedura. Delibera Cda Conai del 22 ottobre 2025.
Novità introdotte:
- Aumento della soglia prevista per le esportazioni fino ad oggi prevista, che passa da € 25.000,00 a € 50.000,00.
- La presentazione del Mod 6.6 Bis aggiornato, relativo al consuntivo dell’anno 2025, dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2026 tramite servizio “Dichiarazioni online”. Le richieste di rimborso inviate entro i 30 giorni successivi alla scadenza non saranno respinte, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante.
- Aggiornamento della procedura relativa ai “Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC)”
Per tali tipologie di pallet, indipendentemente dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio nonché dell’effettiva riparazione eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo, sono previste formule agevolate, diversificate, some riportato nella seguente tabella:
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Casistiche |
Dal 2013 al 2018 |
Dal 2019 al 2021 |
Dal 01/01/2022 |
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CASO 1: a prescindere dall’attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione, su tutti o su parte di essi, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto) |
Percentuale del peso da assoggettare a CAC |
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60% |
60% |
60% |
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Percentuale di abbattimento del peso |
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40% |
40% |
40% |
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CASO 2: se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati per i “pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo (determinazione del peso da assoggettare a CAC)” |
Percentuale del peso da assoggettare a CAC |
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40% |
20% |
10% |
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Percentuale di abbattimento del peso |
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60% |
80% |
90% |
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La seguente precisazione, relativa all’applicazione della formula agevolata che consente l’abbattimento del peso dei pallet in legno usati, riparati o selezionati e reimmessi al consumo, acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 2026:
- La formula agevolata si applica anche nei casi di importazione, sia da Paesi intra-UE sia extra-UE, quando i pallet in legno vengono importati vuoti e destinati a uso diretto dell’importatore.
- Non si applica ai pallet in legno importati “pieni” in mancanza del requisito soggettivo, atteso che gli importatori di imballaggi pieni sono, a tutti gli effetti di legge, “utilizzatori di imballaggi.
- Nuova procedura semplificata di rimborso/esenzione del Contributo Ambientale CONAI per aziende esportatrici appartenenti ad un medesimo gruppo aziendale.
Novità a partire dal 1° gennaio 2026:
- La novità introdotta, facoltativa e alternativa a quelle già esistenti, prevede la possibilità per un consorziato (ad es. azienda produttrice di beni) di usufruire di una delle due procedure di esenzione del CAC (ex post – Rimborso oppure ex-ante – Plafond) in relazione alle esportazioni indirette effettuate da un altro consorziato (ad es. azienda commerciale, cliente della suddetta azienda produttrice), appartenente appunto allo stesso gruppo aziendale.
La nuova procedura sarà applicabile alle esportazioni di imballaggi effettuate a partire dal 1° gennaio 2026 (che saranno, quindi, oggetto di richieste di rimborso/conguaglio a partire dal 2027) per coloro che rientrano nelle condizioni di applicabilità.
Si rimanda, per ogni eventuale approfondimento, alle circolari CONAI allegate.
Il Direttore
Dott. Gianni Niccolò
INFO:
Dott.ssa Paola Bara
Tel. 0733.279641 / 331.1921246
E-mail: bara@confindustriamacerata.it
Dott. Matteo Di Marino
Tel. 0733.279648
E-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
Circolare-Conai_30_10_2025_Aumento-soglia-Rimborso-6.6Bis.pdf Circolare-Conai_30_10_2025_Nuova-procedura-semplificata-per-export.pdf Circolare-Conai_30_10_2025_Procedura-semplificata-etichette-mod.6.14.-Novita-e-valori-per-il-2026.pdf Circolare-CONAI-RILEGNO_30_10_2025_pallet-legno.pdf