In merito all’oggetto, si inoltra, in calce, il testo del quesito inoltrato all’area Politiche Fiscali di Ance Nazionale (c.a. Direttore Dott. Marco Zandonà) e la rispettiva risposta ricevuta.

 

Il parere si è reso necessario per chiarire meglio la portata della nostra news del 7 novembre 2025, avente ad oggetto: “SUPERBONUS 110% - SCONTO IN FATTURA: momento di maturazione del diritto e operazioni da completare entro il 31 dicembre 2025”, disponibile al seguente link:  https://www.confindustriamacerata.it/appalti-urbanistica-infrastrutture/article/21782-superbonus-110-sconto-in-fattura-momento-di-maturazione-del-diritto-e-operazioni-da-completare-entro-il-31-dicembre-2025.html, riportata anche in allegato.

 

 

QUESITO:

 

In relazione alla scadenza, nel cratere sismico del centro italia, del Superbonus 110%  per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura al 31 dicembre 2025, si chiede con la massima urgenza un chiarimento interpretativo in merito alla tempistica dell’asseverazione per gli interventi Supersismabonus. Si chiede in particolare se, ai fini della valida maturazione del credito d’imposta e della possibilità di esercitare le opzioni di cessione o sconto, sia necessario che l’asseverazione Supersismabonus riferita a un SAL risulti rilasciata e caricata entro il 31 dicembre 2025 sulla piattaforma gedisi (in sostituzione del sue) oppure se possa ritenersi ammissibile un’asseverazione rilasciata e caricata sul gedisi successivamente a tale data, a fronte di lavori e fatturazione effettuati entro la scadenza della misura (31.12.2025).

 

Si chiede inoltre se, nel secondo caso, l’asseverazione successiva possa essere considerata idonea a perfezionare un diritto già maturato entro il 31 dicembre 2025, nonostante la cessazione, dal 1° gennaio 2026, delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.

 

RISPOSTA AL QUESITO:

 

In relazione alla scadenza, nel cratere sismico del centro italia, del Superbonus 110%  per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura al 31 dicembre 2025, è stato richiesto  un chiarimento  merito alla tempistica dell’asseverazione per gli interventi Supersismabonus. In particolare il dubbio riguarda  se, ai fini della valida maturazione del credito d’imposta e della possibilità di esercitare le opzioni di cessione o sconto, sia necessario che l’asseverazione Supersismabonus riferita a un SAL risulti rilasciata e caricata entro il 31 dicembre 2025 sulla piattaforma gedisi (in sostituzione del sue) oppure se possa ritenersi ammissibile un’asseverazione rilasciata e caricata sul gedisi successivamente a tale data, a fronte di lavori e fatturazione effettuati entro la scadenza della misura (31.12.2025).

In merito si precisa quanto segue.

 

In tema di superbonus 110% (sia Ecobonus che Sismabonus) sono richiesti, per fruire dei benefici fiscali, anche sottoforma di cessione del credito e sconto in fattura,  adempimenti specifici oltre che l’emissione della fattura per lavori eseguiti.  Tra questi, sono particolarmente rilevanti l’asseverazione tecnica, che attesta la congruità delle spese e la conformità agli standard tecnici, e il visto di conformità, che garantisce la correttezza formale della documentazione (articoli 119-121, DL 34/2020, convertito in legge 77/2020).

In particolare, per quanto riguarda le asseverazioni, La normativa  prevede che per poter usufruire del Superbonus sia necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato. Quest’ultima è una dichiarazione con la quale il tecnico conferma:

  • La congruità dei costi sostenuti per i lavori, verificata sulla base dei massimali previsti per ciascun tipo di intervento.
  • Il rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dall’Allegato A del decreto del 6 agosto 2020, che include norme per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico ovvero il miglioramento di classe sismica ai sensi dell’articolo 3 del  decreto ministeriale n. 58 del 2017 e successive modificazioni (l’asseverazione riguarda  l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

L’asseverazione deve essere presentata al termine di ogni Stato Avanzamento Lavori (SAL), o entro novanta giorni dal termine dei lavori, ed è essenziale per ottenere la maxi-detrazione.

  1. Visto di conformità: funzione e procedura


Per quanto concerne, invece, Il visto di conformità, trattasi di  un controllo formale sulla correttezza della documentazione, necessario quando il beneficiario opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Introdotto per evitare indebite richieste di detrazione e frodi fiscali, il visto di conformità viene rilasciato da professionisti abilitati o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Tale visto, detto anche “visto leggero”, è disciplinato dal comma 11 dell’articolo 119 del d.l. n. 34/2020 e prevede una verifica dei documenti che attestano la sussistenza dei presupposti per ottenere le agevolazioni fiscali.
Gli elementi verificati per il rilascio del visto di conformità includono:

  • Documentazione tecnica relativa all’intervento, come le asseverazioni tecniche, le fatture e i bonifici parlanti.
  • Presenza di eventuali delibere assembleari per interventi in condominio e la ripartizione millesimale delle spese.
  • Certificati energetici e sismici, se richiesti dalla normativa.

Con specifico riferimento al  Sismabonus, il contribuente deve acquisire una serie di asseverazioni specifiche (All. B, B1 e B2) che attestano la congruità delle spese e l’efficacia degli interventi realizzati. L’asseverazione principale, l’Allegato B, deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e successivamente aggiornata con gli Allegati B1 e B2, che documentano il rispetto del progetto e la conformità delle opere eseguite al termine di ogni fase di avanzamento dei lavori.

A tale proposito, l’art. 3 del D.M. 28/02/2017, n. 58, dispone:
* al comma 4 che “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”;
* al comma 4-ter che “il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5 [deposito al SUE e copia al committente, NdR]al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2” (tuttavia, riteniamo in questi casi possibile anticipare la consegna degli Allegati al SUE, senza attendere la fine lavori, nel caso si debba monetizzare l’importo a stato di avanzamento con la cessione del credito);
* al comma 5 che le asseverazioni “sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali”.

Tutto ciò premesso, nel caso del Superbonus 110%, il visto di conformità e le asseverazioni devono essere rilasciati al termine di ciascun Stato Avanzamento Lavori (SAL), per un massimo di due SAL, ciascuno dei quali deve rappresentare almeno il 30% dell’importo complessivo dell’intervento. Questa suddivisione serve a monitorare l’effettivo progresso dei lavori e a garantire che ogni fase sia conforme agli standard stabiliti. Per il rilascio del visto di conformità che precede la cessione del credito che, per le spese 2025 (lavori eseguiti e fattura con sconto emessa entro il 31 dicembre), deve avvenire entro il prossimo 16 marzo 2026, le asseverazioni, così come il visto, devono essere rilasciate e attestate prima del 16 marzo 2026, ma anche dopo il 31 dicembre 2025.

Ad esempio, a fronte di un unico sal al 95% emesso entro il 31 dicembre 2025 per lavori superbonus 110% in zona terremotate, il sal e la fattura con sconto deve, per obbligo di legge, essere emessa entro il prossimo 31 dicembre2025. La relativa cessione del credito deve avvenire entro il prossimo 16 di marzo 2026 a seguito del rilascio delle asseverazioni e dell’apposizione del visto di conformità che può avvenire anche dopo il 31 dicembre 2025 (ma prima del 16 marzo 2026, data di scadenza della cessione del relativo credito ).

 

Info: Sezione Ance Macerata:

Sabina Banchi: 0733/279633 - 320/8771187 - bianchi@confindustriamacerata.it

Henry Luchetti: 0733/279630 – 342/1063950 – luchetti@confindustriamacerata.it

Il Direttore

Gianni Niccolò