Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 171 del 18 novembre 2025
È in vigore dal 20 novembre 2025 la legge “Diposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle Regioni Marche e Umbria”.
La legge prevede l’inserimento delle regioni Marche e Umbria nell’area della ZES unica per equiparare la posizione delle due regioni alla regione Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023, garantendo dunque anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria - caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli - la possibilità di fruire di agevolazioni e semplificazioni in 3 diversi ambiti:
- semplificazioni amministrative e autorizzazione unica
- credito d’imposta per gli investimenti
- misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro e agevolazioni alle assunzioni
Le disposizioni relative alle semplificazioni amministrative e all’autorizzazione unica sono operative per gli interi territori regionali e a decorrere dall’entrate in vigore della legge senza limitazioni temporali.
Le misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro e le agevolazioni alle assunzioni non sono al momento operative. A tal riguardo, si auspica un provvedimento normativo ad hoc che estenda detti incentivi, attualmente previsti per le sole Regioni del Sud Italia, anche a Marche e Umbria.
Il credito d’imposta, invece, è applicabile esclusivamente agli investimenti effettuati nelle zone 107 3 c) delle regioni Marche e Umbria e, attualmente, è previsto solo per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
1. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E AUTORIZZAZIONE UNICA
Con l’entrata in vigore della nuova Legge, la procedura di Autorizzazione Unica, prevista per la ZES Unica dagli articoli 14 e 15 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, viene estesa all’intero territorio della Regione Marche.
Si tratta di un procedimento amministrativo di particolare rilevanza, in quanto integra e sostituisce, in un unico provvedimento finale, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un progetto imprenditoriale con specifiche caratteristiche. Tale meccanismo consente di semplificare e accelerare gli adempimenti burocratici connessi agli investimenti nelle aree ZES, offrendo alle imprese un’unica interfaccia amministrativa e sollevandole quindi dall’obbligo di interagire con una pluralità di enti competenti.
Possono accedere all’Autorizzazione Unica i progetti di investimento relativi ad attività economiche, industriali, produttive o logistiche localizzate all’interno della ZES Unica. Il provvedimento sostituisce tutti i titoli abilitativi e le autorizzazioni necessari per la localizzazione, l’insediamento, la realizzazione, la messa in esercizio, la trasformazione, la ristrutturazione, la riconversione, l’ampliamento, il trasferimento, la cessazione e la riattivazione delle suddette attività.
Ai fini dell’applicazione dell’Autorizzazione Unica, tali attività devono rientrare nei settori individuati come prioritari per la promozione e il rafforzamento, in attesa dell’aggiornamento del Piano Strategico della ZES Unica, che potrà includere ulteriori filiere ritenute strategiche per la Regione Marche.
Filiere da rafforzare
- Agroalimentare e Agroindustria
- Turismo
- Elettronica e ICT
- Automotive
- Made in Italy di qualità
- Chimica e Farmaceutica
- Navale e Cantieristica
- Aerospazio
- Ferroviario
Tecnologie da promuovere
- Tecnologie digitali
- Cleantech
- Biotech
Esclusioni dal campo di applicazione
Non rientrano nell’Autorizzazione Unica i progetti per i quali:
- è sufficiente la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, SCIA unica o SCIA condizionata);
- è previsto il rilascio di un solo titolo abilitativo;
- non è richiesto alcun titolo abilitativo.
Non è inoltre possibile presentare richiesta di Autorizzazione Unica per progetti inerenti:
- impianti e infrastrutture energetiche;
- opere e attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
- investimenti di rilevanza strategica;
- attività commerciali.
Soggetto competente e modalità di presentazione
La competenza sul procedimento di Autorizzazione Unica è attribuita alla Struttura centralizzata di missione ZES, che subentra allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) nei casi previsti dalla norma. Il SUAP resta invece competente per i progetti che non rientrano nel campo applicativo dell’Autorizzazione Unica.
La presentazione delle istanze avviene esclusivamente tramite lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES). È onere del soggetto proponente quanto segue:
- indicare i titoli abilitativi necessari per il progetto di investimento ricompresi nell’Autorizzazione Unica, nonché le amministrazioni competenti che saranno coinvolte nell’ambito della conferenza di servizi;
- presentare tutta la documentazione richiesta per la valutazione dai vari titoli abilitativi, da allegare all’istanza
- allegare all’istanza il business plan che evidenzi, tra le altre cose, le caratteristiche dei progetti proposti e le relative ricadute occupazionali
È inoltre possibile trasmettere una comunicazione preventiva per ottenere un parere preliminare sull’applicabilità della procedura e sulla fattibilità del progetto, prima dell’invio formale della domanda.
Semplificazioni amministrative: fasi principali
La semplificazione amministrativa si articola in tre passaggi fondamentali:
- Avvio del procedimento
Alla presentazione del progetto viene rilasciata una ricevuta con l’indicazione dei termini entro cui l’amministrazione deve rispondere o entro i quali si forma il silenzio assenso (massimo 60 giorni in condizioni ordinarie, salvo sospensioni per richieste di integrazioni; i termini sono ampliati in presenza di autorizzazioni speciali).
È convocata una conferenza di servizi per coordinare il rilascio di tutti i titoli, autorizzazioni e pareri necessari. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione o parere.
L’autorizzazione unica comprende la valutazione di impatto ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, tra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ex Dlgs 152/2006 e l'autorizzazione unica ambientale (AUA) ex Dpr 59/2013.
La Struttura di missione ZES ha chiarito con la FAQ n.7 che Il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è oggetto di specifico procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. 59/2013 e soltanto nell’ipotesi in cui per il progetto/iniziativa che si intende avviare, tra le diverse autorizzazioni, concessioni o licenze da conseguire, sia ricompresa anche l’Autorizzazione Unica Ambientale, la relativa acquisizione dall’Ente competente rientrerà nell’ambito del procedimento unico di cui agli articoli 14 e 15, comma, 4 lett. a) del decreto-legge 124/2023, sottoforma di endoprocedimento.
Ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, nel caso in cui trovi applicazione l’art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall’autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento.
Nel caso in cui nell’ambito del procedimento unico di un progetto sottoposto a VIA regionale, emergano valutazioni contrastanti che conducono ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES «può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza»
- Variante urbanistica
Ove necessario, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi costituisce variante allo strumento urbanistico.
- Dichiarazione di pubblica utilità
La determinazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’intervento. Il provvedimento può costituire vincolo preordinato all’esproprio e si applica la disciplina in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il vincolo ha durata quinquennale.
2. CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI
La norma prevede l'applicabilità del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone 107 3 c) delle regioni Marche e Umbria, rinviando alla normativa prevista per le Zone Logistiche Semplificate(ZLS) per l'invio dei modelli e per la dotazione per il 2025, innalzata da 80 a 110 milioni di euro.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone assistite.
Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Sono ammissibili solo gli investimenti che rientrano nella definizione di «progetto di investimento iniziale»: creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di quanto esistente, diversificazione della produzione per includere prodotti mai realizzati prima o trasformazione radicale del processo produttivo.
Gli investimenti in beni strumentali devono:
- essere realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025
- essere relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella zone ammesse, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Il valore del progetto d’investimento deve essere almeno di 200.000 euro.
Le aliquote di agevolazione sono:
- Piccole imprese 35%
- Medie imprese 25%
- Grandi Imprese 15% (solo nel caso in cui l’investimento sia destinato ad avviare una nuova attività economica - nuovo codice Ateco)
Il credito d’imposta è cumulabile con:
- aiuti de-minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
- il credito d’imposta beni strumentali 4.0 e con il credito d’imposta Transizione 5.0
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 171 del 18 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i modelli per accedere al credito d'imposta.
I modelli "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS)" sono stati aggiornati per essere utilizzati per comunicare gli investimenti realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle Regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE.
Il provvedimento di approvazione dei modelli precisa che per le zone ammesse delle Regioni Marche e Umbria:
- gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non devono essere stati oggetto dell'assunzione di impegno giuridicamente vincolanti prima del 1° gennaio 2025. Saranno da escludere dall'agevolazione, pertanto, tutti gli investimenti per i quali sono stati pagati acconti o sono stati firmati contratti prima del 1° gennaio 2025, anche se l'effettuazione dell'investimento si è perfezionata nel 2025 ( ad esempio sono esclusi i macchinari consegnati nel periodo 1° gennaio 2025 - 15 novembre 2025 per i quali è stato versato un acconto nel 2024).
- le fatture non possono avere data anteriore al 1° gennaio 2025
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato anche il software per predisporre la comunicazione integrativa per accedere all'agevolazione. Le comunicazioni devono essere presentare da oggi 20 novembre 2025 fino al prossimo 2 dicembre 2025.
Il software è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: Imprese - Software di compilazione integrativa - Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Gli estremi di tale certificazione devono essere indicati nella comunicazione integrativa
Conclusa la fase di invio della comunicazione integrativa, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia attesterà la percentuale di fruizione del credito d’imposta, che viene calcolata sulla base dell’ammontare delle richieste pervenute in rapporto al limite massimo di spesa, pari a 110 milioni di euro.
Per quanto riguarda la tempistica dell’utilizzo, per la quota del credito d’imposta relativa agli investimenti per cui è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nel Sistema di interscambio (Sdi) le relative fatture elettroniche, il credito d’imposta sarà utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia sulla percentuale di fruizione del credito e comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato al richiedente il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Per la quota del credito d’imposta relativa agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, invece, il credito d’imposta sarà utilizzabile dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta a seguito della verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A questo scopo il beneficiario è tenuto a trasmettere la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it entro trenta giorni dalla data del provvedimento sulla percentuale di fruizione del credito d’imposta.
In questo momento non è stato chiarito se il codice tributo da utilizzare per la compensazione è, anche per Marche e Umbria, quello già esistente per le Zls (7038).
L’ingresso di Marche e Umbria nel perimetro della Zes Unica Mezzogiorno dovrebbe consentire l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti nella Zes Unica per gli anni 2026, 2027 e 2028, in base alla proroga da approvare con la Legge di bilancio 2026 , in fase di discussione al Parlamento.
In attesa della pubblicazione della legge di bilancio e della conferma delle disposizioni si consiglia di rinviare al 2026 la firma di contratti, il pagamento di acconti e ogni atto che comporta un impegno giuridicamente vincolante all’avvio degli investimenti.
3. MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO E AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI
L’ingresso delle Marche nella ZES Unica potrebbe consentire ai datori di lavoro di accedere ad agevolazioni finalizzate a ridurre il costo del lavoro e a promuovere e sostenere l'occupazione stabile. Gli incentivi includono sgravi contributivi a vantaggio delle imprese e bonus specifici per l'assunzione di determinate categorie di lavoratori.
Di seguito, una breve sintesi delle principali misure agevolative in materia lavoristica.
“Decontribuzione Sud”
Attualmente la “Decontribuzione Sud” è disciplinata dall’articolo 1, commi da 406 a 422 della legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e consiste in una riduzione, operante sino al 2029, dei contributi previdenziali a vantaggio delle micro, piccole, medie e grandi imprese (per le grandi imprese si è ancora in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea) con sede di lavoro nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in essere o da instaurare.
La misura dell'esonero è pari al:
- 25% per l’anno 2025 (importo massimo di € 145 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2024);
- 20% per l’anno 2026 (importo massimo di € 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2025);
- 20% per l’anno 2027 (importo massimo di € 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2026);
- 20% per l’anno 2028 (importo massimo di € 100 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2027);
- 15% per l’anno 2029 (importo massimo di € 75 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2028).
Solo per le grandi imprese l’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
L'agevolazione viene applicata tramite le denunce retributive e contributive mensili (flusso Uniemens) secondo le istruzioni fornite dall'INPS fornite con circolare n. n. 32 del 30 gennaio 2025.
Incentivi alle assunzioni
Gli incentivi alle assunzioni nell’Area ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) sono attualmente disciplinati dagli artt. 22, 23 e 24 del c.d. “Decreto Coesione” (D. L. 7 maggio 2024, n. 60 conv. dalla L. 4 luglio 2024, n. 95) e riguardano diverse categorie di lavoratori, tra cui giovani under 35, donne svantaggiate e lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Consistono in un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 650 euro al mese per lavoratore assunto a tempo indeterminato. La durata del bonus è di massimo 24 mesi e le assunzioni devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2025. Il disegno di legge di Bilancio 2026 ha previsto all’art. 37 -Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato - una proroga di tali agevolazioni anche per il 2026.
Vediamo, nel dettaglio, le 3 tipologie di incentivi.
Bonus Giovani (Under 35)
Beneficiari del Bonus Giovani sono i datori di lavoro privati con sede di lavoro effettiva in una delle Regioni della ZES Unica e riguarda le assunzioni a tempo indeterminato (o le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di giovani di età inferiore ai 35 anni che non abbiano avuto alcun precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
L’esonero contributivo si applica:
- nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e c.d. “contributi minori”;
- nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- per una durata massima di 24 mesi.
Nei 6 mesi precedenti l’assunzione non devono essere stati fatti licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
Nei 6 mesi successivi all’assunzione non si deve procedere al licenziamento del lavoratore assunto con incentivo, né di qualsiasi altro lavoratore nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica;
L’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali.
Gli esoneri non sono generalmente cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’esonero è fruibile previa presentazione all’INPS di domanda di ammissione, da presentare in via telematica, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto (circolare n. 90 del 12 maggio 2025).
Bonus Donne
Beneficiari del Bonus Donne sono i datori di lavoro privati con sede di lavoro effettiva in una delle Regioni della ZES Unica e riguarda le assunzioni a tempo indeterminato (o le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di donne lavoratrici svantaggiate.
Questo esonero riguarda donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettano uno dei seguenti requisiti:
- risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della ZES unica;
- siano svantaggiate in quanto svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
L’esonero contributivo si applica:
- nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro effettivamente sgravabili, con esclusione dei premi e INAIL;
- nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- per una durata che varia dai 12 ai 24 mesi.
L’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
Nei 6 mesi precedenti l’assunzione non devono essere stati fatti licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
Nei 6 mesi successivi all’assunzione non si deve procedere al licenziamento del lavoratore assunto con incentivo, né di qualsiasi altro lavoratore nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica;
L’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali.
Gli esoneri non sono generalmente cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’esonero è fruibile previa presentazione all’INPS di domanda di ammissione, da presentare in via telematica, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto (circolare n. 91 del 12 maggio 2025).
Bonus ZES
Beneficiari del Bonus ZES sono i datori di lavoro privati con sede di lavoro effettiva in una delle Regioni della ZES Unica che occupano fino a 10 dipendenti.
L'esonero contributivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di personale, non dirigenziale (operai, impiegati e quadri), di età pari o superiore a 35 anni e in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi;
L’esonero contributivo si applica:
- nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro effettivamente sgravabili, con esclusione dei premi e INAIL;
- nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- per una durata massima di 24 mesi.
Gli esoneri non sono generalmente cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’esonero è fruibile previa presentazione all’INPS di domanda di ammissione, da presentare in via telematica, secondo le indicazioni che dovranno essere fornite dallo stesso Istituto previdenziale.
Per informazioni:
Per le semplificazioni amministrative - Henry Luchetti - Tel: 0733 279630 - email: luchetti@confindustriamacerata.it
Per le semplificazioni ambientali - Paola Bara - Tel: 0733 279641 - email: bara@confindustriamacerata.it
Per il credito d'imposta - Naida Costantini - Tel: 0733 279654 - email: costantini@confindustriamacerata.it
Anna Ruffini - Tel: 0733 279651 - email: a.ruffini@confindustriamacerata.it
Per gli incentivi alle assunzioni - Elisabetta Cristallini - Tel: 0733 279621 - email: cristallini@confindustriamacerata.it
Silvia Basili - Tel: 0733 279655 - email: basili@confindustriamacerata.it
Stefano Orlandoni - Tel: 0733 279622 - email: orlandoni@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò