Il Decreto interministeriale MISE-MEF 22 aprile 2022 concernente la “Nuova disciplina per l’acquisto di beni strumentali (Nuova Sabatini)” stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla nuova normativa.

 

In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:

  1. agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
  2. agevolazioni per investimenti 4.0;
  3. agevolazioni per investimenti green.

 

Per le domande presentate anteriormente ai termini iniziali previsti dal provvedimento (1° Gennaio 2023), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2016 e alle relative circolari operative.

 

NUOVA SABATINI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI, 4.0 E GREEN (Nuova Sabatini Green)

 

La Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 detta termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto 22 aprile 2022, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese (c.d. Nuova Sabatini Green), per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.

L’articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.

Nello specifico, si tratta di «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento. In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.

 

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”.

Le imprese di cui sopra devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia. Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI

L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n. 16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  2. correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

Gli «investimenti green» sono quelli correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Con riferimento alle imprese operanti in settori diversi da quelli agricolo, forestale, della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del regolamento stesso:

  1. creazione di un nuovo stabilimento;
  2. ampliamento di uno stabilimento esistente;
  3. diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  4. trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  5. acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
  • gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
  • l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti, le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma d’investimento rientrante nelle tipologie di cui sopra.

 

Fatta eccezione per le imprese che svolgono:

  • attività di produzione di energia elettrica (codice 35.11), per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia;
  • attività agricola ai sensi dell’art. 2135, C.c., per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili;

per le imprese esercenti attività diverse dalle predette l’acquisto di un impianto di produzione energetica (ad esempio impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o micro-generatori, ecc.), per risultare ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento che:

-deve risultare organico / funzionale / coerente con l’attività svolta dall’impresa;

-deve essere riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei Regolamenti UE applicabili per settore.

 

Il programma d’investimento, unitariamente considerato, deve essere avviato in data successiva - ossia in data non coincidente né antecedente - alla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al soggetto finanziatore, pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

  1. l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
  2. sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
  3. sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma d’investimento.

I programmi d’investimento previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità locale e non possono, in ogni caso, essere frazionati su più sedi o unità locali dell’impresa. Qualora la PMI voglia effettuare programmi d’investimento riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità locale una diversa domanda di agevolazione.

I beni oggetto del programma d’investimento non possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

 

Non sono ammesse le spese:

  • riguardanti l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
  • per l’acquisto di componenti, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
  • relative a macchinari / impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni “ad uso mostra” e quelli venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ai sensi degli artt. 1520 e 1521, C.c., consegnati in “conto visione” o in “prova” all’acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda, purché acquistati dal beneficiario, sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della domanda;
  • relative a macchinari/impianti/ attrezzature e software acquistati con permute e contributi in natura;
  • connesse a commesse interne;
  • per l’acquisto / locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;
  • che si riferiscono a “immobilizzazioni in corso e acconti”;
  • di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
  • relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
  • imputabili a imposte e tasse;
  • relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
  • relative a utenze di qualsiasi genere (compresa la fornitura di energia elettrica e gas);
  • per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a € 516,46 al netto IVA. Qualora, nell’ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione del programma d’investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a € 516,46;
  • relative a macchinari / impianti e attrezzature rigenerati;
  • per impianti generici non strumentali rispetto all’attività tipica dell’impresa, non strettamente funzionali al processo produttivo della stessa, non realizzati nel complesso di un più ampio programma di investimento né al servizio dell’investimento stesso;
  • relative a beni non classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424, C.c., fatti salvi i software applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4. dell’attivo dello Stato patrimoniale.

 

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

  1. 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
  2. 3,575% per gli investimenti 4.0;
  3. 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti  di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.

Con riferimento ai settori diversi da quelli agricolo, forestale, della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell’articolo 17 del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:

  1. il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
  2. il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.

Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell’aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Il tasso di attualizzazione e rivalutazione è calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en, una maggiorazione pari a 100 punti base.

Qualora l’ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l’ESL massimo concedibile per l’impresa, il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il finanziamento.

Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato da un soggetto finanziatore aderente alla convenzione.

Il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. essere deliberato a copertura del programma d’investimento e fino al 100% dello stesso;
  2. avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva;
  3. essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura. Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;
  4. essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva. Nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l’impresa richiedente o l’intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva;
  5. in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa proponente in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa proponente stessa.

 

PROCEDURE E TERMINI

Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823 possono essere presentate da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le domande presentate anteriormente alla data indicata sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 gennaio 2016 e alle relative circolari applicative.

Per le domande presentate anteriormente alla data indicata sopra per le quali alla predetta data non risulta trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI) e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto 22 aprile 2022, ad eccezione di quelle contemplate dal comma 11.

Pertanto non è richiesto che le fatture elettroniche, sia in acconto che a saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell’apposito campo il «Codice unico di progetto - CUP», reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, comma 4, decreto- legge n. 69/2013” da riportare separatamente nelle fatture.

Come previsto nella Circolare n. 14036 , esclusivamente in relazione all’obbligo di apposizione della specifica dicitura sulle fatture oggetto dell’agevolazione, per le predette domande continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 10, comma 6, DM 25.1.2016, in base alle quali, sull’originale di ogni fattura, sia in acconto che a saldo, va riportata, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”.

 

Le PMI hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

La domanda di agevolazione, da presentare in bollo deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione.

 

EROGAZIONE AGEVOLAZIONI

Nella recente Circolare n. 410823 il MiMIT precisa che il contributo è erogato:

- in quote annuali secondo il piano temporale, riportato nel Provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento;

- in un’unica soluzione per le domande presentate a decorrere dall’1.1.2022, relative ad un finanziamento deliberato di importo non superiore a € 200.000, come disposto dal citato art. 1, comma 47, Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022.

 

L’impresa beneficiaria deve:

  • completare l’investimento entro il periodo massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine, va considerata: la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento; la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni, in caso di leasing finanziario.
  • compilare, a programma d’investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’agevolazione, in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura disponibile nella specifica piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese ), inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero o attraverso ulteriori modalità di autenticazione che potranno essere comunicate sul sito Internet del Ministero nella Sezione dedicata all’incentivo, l’apposita richiesta di erogazione del contributo sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello RU);
  • inviare al MiMIT, tramite la predetta piattaforma, il modello RU firmato digitalmente dal legale rappresentante / procuratore dell’impresa beneficiaria entro 120 giorni dall’ultimazione del programma d’investimento, a pena di revoca del contributo concesso.

Il modulo RU deve essere trasmesso al MiMIT tramite la suddetta piattaforma, corredato della seguente documentazione:

  • liberatorie (Allegato n. 4 Circolare n. 410823) generate attraverso la piattaforma, rese dai fornitori sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica, nonché, nel caso di investimenti green relativi a beni “a basso impatto ambientale”, che in riferimento ai medesimi sussista un’idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo oppure un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle Sezioni 2A e 2B (Allegato 6/C Circolare n. 410823);
  • in caso di contributo superiore a € 150.000, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica, rese utilizzando gli appositi modelli.

 

Nel modello RU, in caso di domande di agevolazione per la realizzazione di:

  • investimenti 4.0, il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria deve, altresì, attestare che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’Allegato 6/A o all’Allegato 6/B Circolare n. 410823. Nel caso di beni materiali rientranti nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A, nella medesima dichiarazione, il legale rappresentante è tenuto ad attestare che gli stessi sono oggetto di interconnessione e integrazione, ossia che sono interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e integrati con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • investimenti green, il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria deve, altresì, dichiarare alternativamente:

1) il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo rilasciata / convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella Sezione 1 del citato Allegato 6/C;

2) che i beni rientranti in tali interventi sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello comunitario oppure da un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori / distributori dei beni, tra quelle indicate nelle Sezioni 2A e 2B dell’Allegato 6/C, unitamente al possesso delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti le predette certificazioni / autodichiarazioni.

A seguito della ricezione del modulo RU, il Ministero, entro 60 giorni, eroga in un’unica soluzione (al sussistere dei predetti requisiti) o in alternativa la prima quota del contributo, in caso di domande che non presentano i requisiti per ottenere il contributo in un’unica soluzione.

 

Per le domande che non presentano i requisiti per ottenere il contributo in un’unica soluzione, al fine di attivare le verifiche necessarie al pagamento delle successive quote di contributo, già richieste tramite il modello RU, l’impresa beneficiaria deve trasmettere al MiMIT, esclusivamente in via telematica mediante la predetta piattaforma, la richiesta di pagamento (modello RP).

Tale procedura di compilazione telematica del modello RP deve avvenire con cadenza annuale

  • non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione;
  • entro i 12 mesi successivi a tale termine;

confermando l’assenza di modifiche delle informazioni già fornite al MiMIT in sede di domanda / fasi precedenti del procedimento amministrativo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto interministeriale MISE-MEF 22 aprile 2022

Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823: termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi - Nuova Sabatini Green

 

Per Informazioni e per la predisposizione della pratica:

Anna Ruffini – 0733/279651 - 340/2885525 – a.ruffini@confindustriamacerata.it

 

Il Direttore

Gianni Niccolò