Presentazione delle domande fino alle ore 12 del 10 novembre 2025
Con decreto direttoriale del 29 settembre 2025 è stata prorogata la scadenza di presentazione delle domande fino alle ore 12 del 10 novembre 2025.
La proroga si è resa necessaria in quanto, in prossimità della prevista scadenza per la presentazione delle domande (30 settembre 2025), una parte significativa della dotazione disponibile risultava ancora inutilizzata.
A tal fine si ricorda che il bando aveva una dotazione originaria di 320.000.000 di Euro. Dal primo sportello, chiuso il 17 giugno 2025, sono avanzate risorse per 178.668.093 euro. Con le risorse residue è stato aperto un secondo sportelo a partire dal 8 luglio 2025 con chiusura prevista per il 30 settembre 2025, ora prorogata al 10 novembre 2025. Il bando prevede delle riserve di risorse: il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Il decreto rinvia al decreto direttoriale del 14 marzo 2025 e del 30 giugno 2025 per le modalità di attuazione dello sportello.
Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura.
La modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono disponibili nell'apposita sezione del sito Invitalia (Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi - Invitalia)
BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale (ferme restando le riserve di dotazione sopra citate), ad esclusione delle imprese elencate nell’allegato 1 al citato decreto direttoriale del 30 giugno 2025:
- che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura
- la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
Ai sensi della Decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, sono altresì escluse:
- le industrie ad alta intensità energetica: imprese che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni in oggetto, risultano inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese elettrivore
- le industrie ad alta emissione di CO2: le imprese che svolgono attività incluse nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.
Infine, le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni di cui al presente solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono ammissibili i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.
Gli impianti devono essere istallati su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici.
Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:
- l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Non possono essere istallati contestualmente impianti fotovoltaici e minieolici. L’investimento deve riguardare solo una delle tecnologie indicate
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti
- sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta
- diagnosi energetica obbligatoria (nel limite del 3% delle spese di cui alle lettere a), b) e c). Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante che definisca il profilo di consumo energetico dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici. Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la predetta diagnosi energetica dovrà quindi individuare la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva. La diagnosi dovrà essere eseguita in conformità con le previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, dai seguenti soggetti qualificati: tecnici iscritti nell’ordine professionale di riferimento, EGE accreditati UNI CEI 11339, ESCO accreditate UNI CEI 11352 e Auditor energetici.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
La misura prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:
- 30%per le medie imprese;
- 40%per le micro e piccole imprese;
- 30%per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50%per la diagnosi energetica
Le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) sono concesse ai sensi dell’articolo 41 del regolamento GBER. Le agevolazioni di cui alla lettera d) sono concesse ai sensi dell’articolo 18 del regolamento GBER .
Le spese ammissibili, incluse quelle per la diagnosi energetica, devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda. I programmi d’investimento devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Sono ammessi anche gli investimenti in leasing finanziario.
Per gli investimenti realizzati tramite leasing finanziario, la spesa da considerare ai fini della determinazione dell’investimento ammissibile è rappresentata da quella sostenuta dalla società di leasing per l’acquisizione dei beni oggetto del contratto. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse sono considerate agevolabili le sole spese relative all’importo dei canoni – al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (quali oneri assicurativi e costi di rifinanziamento) - effettivamente pagati e quietanzati entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. In sede di erogazione dovrà essere fornita dal soggetto beneficiario regolare attestazione da parte della società di leasing che tutti i canoni siano stati oggetto di regolare pagamento; le agevolazioni concedibili sui predetti canoni sono calcolate fino al 100% dell’importo dei canoni medesimi, a concorrenza dell’aiuto riconoscibile sul costo ammissibile.
Ai fini dell’ammissibilità il contratto di leasing:
- deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione
- l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso
- deve prevedere l’obbligo per la società concedente di comunicare al Soggetto attuatore e al Ministero il mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di corresponsione dei canoni di leasing.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), fino alle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2025.
NB - Alle domande di agevolazione presentate da imprese di media dimensione a far data dal 2 ottobre 2025 si applicano le disposizioni previste dal decreto Mimit del 18 giugno 2025 (si veda news del 4 settembre 2025) in tema di adeguamento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
ALLEGATI
- Decreto ministeriale 13 novembre 2024
- Decreto direttoriale del 14 marzo 2025
- Decreto direttoriale del 30 giugno 2025
- Decreto direttoriale del 29 settembre 2025
Per informazioni:
- Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
- Anna Ruffini – 0733/279651 – a.ruffini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò