Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il conto termico 3.0 è stato introdotti dal D.M del 7 agosto 2025 recante l’aggiornamento della disciplina per l’ “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”. Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 dicembre 2025
In data 19 dicembre 2025, il Gse ha pubblicato le “Regole Applicative”, che disciplinano le modalità e i requisiti per l’accesso al contributo incentivante.
La dotazione finanziaria annua è di 900 milioni di euro così suddivisa:
- 500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle Imprese;
- 400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche.
Gli interventi ammessi sono:
- INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI (Titolo II del decreto)
- INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (Titolo III del decreto)
- INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI (Titolo II del decreto)
Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione, dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente alla data di entrata in vigore del decreto. I soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato (in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento):
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
2. INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (Titolo III del decreto)
Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione, dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente alla data di entrata in vigore del decreto. I soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato (in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento):
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² e' richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di micro cogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
Il titolo V del decreto citato disciplina le DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE.
DEFINIZIONE D’IMPRESA
Nel decreto è fornita la seguente definizione:
“qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi”
Sono escluse:
- imprese in difficoltà economica;
- imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero emesso a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali o incompatibili con il mercato interno
Sono, inoltre escluse:
- imprese per le quali ricorre una delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- imprese soggette a divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, riguardante gli effetti delle misure di prevenzione
ADEMPIMENTI SPECIFICHI PER LE IMPRESE
- devono trasmettere la richiesta preliminare di accesso agli incentivi, prima dell’avvio dei lavori, a pena di inammissibilità agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
- nome e dimensioni dell’impresa
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine
- ubicazione del progetto
- elenco dei costi del progetto
- tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
NB - Sino all’entrata in esercizio del nuovo Portatermico è possibile presentare la richiesta preliminare di accesso inviandola per PEC al seguente indirizzo: 3@pec.gse.it, inserendo in oggetto “RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)
b. Specificatamente per gli INTERVENTI DEL TITOLO II – al fine dell’accesso gli incentivi per gli interventi del Titolo II devono garantire:
- una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di realizzazione di intervento singolo;
- una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di multi-intervento inteso come:
- realizzazione contestuale di due o più interventi ricadenti nel Titolo II;
- realizzazione di interventi di efficienza energetica intrinsecamente combinati (ad esempio installazione di impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore elettrica);
- Il requisito della riduzione dell’energia primaria dovrà essere dimostrato tramite la trasmissione dell’attestato di prestazione energetica (APE) ex ante ed ex post.
c. possono accedere agli incentivi solo se gli interventi sono realizzati su edifici ricadenti nell’ambito del SETTORE TERZIARIO (nella tabella seguente sono indicate le categorie catastali ricadenti nell’ambito terziario)

NB - Si precisa, infine che, per le imprese non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
Conseguentemente, non sono incentivabili:
- le pompe di calore a gas;
- i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas.
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Le intensità previste degli incentivi concessi sono distinte tra gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), nonché in ragione della dimensione dell’impresa e dell’applicazione di ulteriori specifiche premialità.
INTENSITA’ DI AIUTO - INTERVENTI TITOLO II
Con riferimento agli interventi di incremento di efficienza energetica di cui al Titolo II, l’intensità degli incentivi riconosciuti non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile ovvero il 30% in caso di multi-intervento. Tali percentuali possono essere incrementate dalle seguenti maggiorazioni:
- Dimensioni dell’impresa:
- + 20 % in caso di interventi realizzati da piccole imprese
- + 10% per interventi realizzati da medie imprese
- Zone assistite
- + 15% in caso di interventi in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a)
- + 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Miglioramento prestazione energetica > 40% - Qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all'investimento è prevista un’ulteriore maggiorazione del 15%.
NB - In ogni caso il limite massimo di intensità è il 65% dei costi ammissibili per le PMI e del 60% per le grandi imprese

Regole particolari per gli impianti fotovoltaico e i sistemi di Accumulo
Come già evidenziato, l’installazione di impianti fotovoltaici (da un minimo di 2 kW ad un massimo di 1 MW) e sistemi di accumulo è incentivata solo se effettuata congiuntamente alla sostituzione della climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
L’impianto deve essere realizzato in regime di cessione parziale (autoconsumo) e la sua produzione annua non deve superare di oltre il 5% la somma dei consumi medi annui di energia elettrica e termica (equivalente) dell’edificio.
L’incentivo è calcolato nel limite del 20% di un costo massimo ammissibile pari a:
- a) per l’installazione dell’impianto fotovoltaico:
- 500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
- 200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;
- 100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;
- 050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW.
- b) 1.000 €/kWh per l’installazione del sistema di accumulo;
L’incentivo è incrementato di:
- 5% nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12;
- 10% nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 12;
- 15% nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.
INTENSITA’ DI AIUTO - INTERVENTI TITOLO III
Con riferimento agli interventi di produzione da fonti rinnovabile di cui al Titolo III, l’intensità degli incentivi riconosciuti non può superare il 45% dei costi ammissibili, fatti salvi gli incrementi del 20%, in caso di interventi realizzati da piccole imprese, e del 10%, in caso di interventi realizzati da medie imprese

DIAGNOSI ENERGETICA E APE
Le spese sostenute per la diagnosi e gli attestati di prestazione energetica dalle PMI per gli interventi che li prevedono obbligatoriamente sono incentivati nella misura del 50% della spesa.
Per le grandi imprese non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione della diagnosi energetica e dell’attestato di prestazione energetica post-operam,
È previsto un valore massimale dell’incentivo e un costo unitario massimo in funzione dalla destinazione d’uso e dalla superficie utile dell’immobile, secondo quanto previsto nella Tabella 21 dell’Allegato 2 del Decreto.
CUMULABILITÀ
Gli incentivi riconosciuti alle imprese possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, nei limiti delle intensità degli aiuti riepilogate nelle tabelle sopra
Per informazioni:
- Naida Costantini - 0733/279654 - costantini@confindustriamacerata.it
- Anna Ruffini - 0733/279651 - a.ruffini@confindustriamacerata.it
Allegati
- Dm 7 agosto 2025
- Allegato 1 Dm 7 agosto 2025
- Allegato 2 Dm 7 agosto 2025
- Regole Applicative Gse
- Allegati Regole Applicative Gse