Dal 16 marzo 2026 entra in vigore il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

PRINCIPALI NOVITA'

1. La durata del rating è pari a tre anni.

2. Viene riconosciuto un punteggio aggiuntivo alle imprese che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risultino aver già conseguito in via continuativa il rinnovo del rating per almeno tre volte precedenti. In ogni caso, l’attribuzione del punteggio avviene nei limiti del valore massimo di tre stelle.

3. E’ ostativo al rilascio/mantenimento del rating l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407 bis c.p.p, nell’ambito di procedimenti nei confronti dei soggetti rilevanti della società richiedente, anche per i reati di cui agli artt. 603 bis, 629 e 644 del codice penale, nonché per i reati citati negli artt. 24, 25 e 25 octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Sono ostativi anche:

  • l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407 bis c.p.p. per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • le misure previste dall’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in corso di efficacia;
  • il controllo giudiziario ex art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, in corso di efficacia;
  • l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in corso di efficacia;
  • il controllo giudiziario ex art. 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in corso di efficacia;
  • la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in corso di efficacia.

Il rating non può essere rilasciato in presenza di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali che riguardino l’impresa o i soggetti di cui all’art. 4 del presente Regolamento e siano in corso di efficacia. La durata dell’efficacia ostativa dei provvedimenti giudiziari definitivi è stata rimodulata:

  • nel caso di sentenza di condanna, il rating potrà essere rilasciato decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato;
  • nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il rating potrà essere rilasciato decorsi tre anni dal passaggio in giudicato;
  • nel caso di decreto penale di condanna, il rating potrà essere rilasciato decorsi due anni dalla irrevocabilità.

L’impresa non può ottenere o mantenere il rating se risulta destinataria di:

  • provvedimenti dell’Autorità per abuso di dipendenza economica con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati in appello nel biennio precedente la domanda di rating;
  • provvedimenti dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati in appello nel biennio precedente la domanda di rating.

4. L’impresa è tenuta a comunicare gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori entro trenta giorni dal verificarsi degli stessi. La violazione di tali obblighi informativi comporta, a seconda dei casi, il diniego al rilascio del rating, l’annullamento o la revoca del rating già attribuito, con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno, nonché il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di diciotto mesi dalla cessazione della rilevanza del motivo ostativo. Durante il periodo di validità, l’impresa è tenuta a comunicare la perdita di uno o più requisiti premiali o l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai fini del punteggio, entro trenta giorni dal verificarsi di tali eventi. In tali casi l’Autorità dispone la riduzione del punteggio. La violazione degli obblighi informativi relativi ai requisiti premiali comporta la riduzione al punteggio base, con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno e per tutta la durata residua del rating.

5. Le imprese in possesso di rating non possono utilizzare il logo dell’AGCM né pubblicare il provvedimento con il quale l’Autorità rilascia il rating, al di fuori delle finalità previste e disciplinate dall’ordinamento, a pena di sospensione del rating stesso.

6. Al fine di rendere l’attestazione del rating maggiormente spendibile, se ne prevede il rilascio anche in lingua inglese. I certificati facenti fede restano quelli in lingua italiana. Le relative traduzioni ne costituiscono allegato e recano un riquadro esplicativo dell’istituto rating di legalità.

7. La piattaforma webrating consentirà l’invio di domande soltanto se compilate utilizzando il nuovo Formulario.

8. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento si intendono ritirate ove non rinnovate entro trenta giorni da tale data, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda in ogni momento anche successivo. L’impresa interessata può trasmettere la nuova domanda secondo le procedure informatiche previste. Sono qualificate domande di rinnovo quelle trasmesse almeno sessanta giorni prima rispetto alla scadenza del rating. Qualora tale termine di sessanta giorni venga a scadere tra il 10.02.2026 e il 16.03.2026, lo stesso si intende prorogato di trenta giorni.

9. Le imprese titolari di rating all'entrata in vigore del Regolamento sono tenute a comunicare all’Autorità, entro sessanta giorni da tale data, gli eventi preesistenti che in base alle nuove disposizioni costituiscono motivi ostativi al mantenimento del rating. A tal fine, le imprese dovranno utilizzare l’apposito modello disponibile sul sito dell’AGCM. A fronte di tale comunicazione, l’Autorità dispone che il rating continui ad avere validità fino al 16.11.2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza biennale del rating, con aggiornamento dell’Elenco delle imprese pubblicato sul sito dell’Autorità. Ove l’impresa non ottemperi all’obbligo, l’Autorità, qualora venga a conoscenza del motivo ostativo, dispone la revoca del rating dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento e l’applicazione della misura accessoria.

10. Il rating in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento continua ad avere validità fino alla data di scadenza biennale ed è soggetto alle disposizioni del nuovo Regolamento. Restano fermi, per gli eventi ostativi successivi all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, gli obblighi informativi di cui all’art. 21, comma 1, del Regolamento.

Per maggiori informazioni:

Fabiola Sperandio - telefono 0733 279638 – mail finanziamenti@confindustriamacerata.it  
Leonardo Spernanzoni – telefono 0733 279628 – mail area.finanziaria@confindustriamacerata.it 

Il Direttore
Gianni Niccolò