Il decreto fiscale prevede disposizioni penalizzanti per le imprese cd “esodate 5.0”.

Come noto la normativa del credito d’imposta 5.0 prevedeva  l’invio al Gse della comunicazione di completamento degli investimenti  entro il 28 febbraio 2026, corredata  dalla certificazione dei risparmi energetici ex-post e dall’attestazione di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

Tale termine si applicava:

  1. ai soggetti che hanno validamente prenotato le risorse, attraverso una comunicazione preventiva, trasmessa prima del 7 novembre 2025;
  2. ai soggetti che hanno trasmesso la comunicazione preventiva tra il 7 e il 27 novembre 2025 (cd esodati 5.0), ossia successivamente al decreto con cui il Mimit ha comunicato l’esaurimento delle risorse.

Tali imprese hanno ottenuto una ricevuta di indisponibilità delle risorse e si sono quindi trovate nella condizione di dover completare gli investimenti senza alcuna certezza di accedere al credito d’imposta.

Ora, l’articolo 8 del Dl fiscale, prevede per le imprese cd esodate 5.0 che in seguito all’invio delle comunicazioni di completamento, hanno ricevuto dal GSE  la conferma che l’investimento risponde tecnicamente  ai  requisiti di ammissibilità, spetta, nell’anno 2026, un  contributo, sotto forma di credito d’imposta,  pari al 35% dell’ammontare richiesto nel limite di spesa di  537 milioni di euro per l’anno 2026, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.

Tale modifica comporta la drastica riduzione dei crediti riconosciuti: dal 35% previsto al 12,25% attribuito, dal 45% previsto al 15,75% e riconosciuto solo per i beni strumentali (di cui agli allegati A e B della legge 232/2016)

Si ricorda, inoltre, che con avviso Mimit del 25 novembre 2025, le imprese che hanno presentato domanda sia per il credito d’imposta 4.0  che per il credito d’imposta 5.0 avevano dovuto optare, per uno solo dei due crediti. Chi ha optato per il 5.0 si vede ora attribuire un credito addirittura inferiore al 20% che avrebbero ottenuto con il credito d’imposta 4.0.

La disposizione, infine, azzera completamente il credito d’imposta relativo agli investimenti in fonti di energia rinnovabile, in particolare viene escluso il credito relativo agli impianti fotovoltaici a più elevata efficienza. Si ricorda che erano ammissibili al credito 5.0 i soli pannelli fotovoltaici Made In Eu ed iscritti nei registri Enea, il cui costo è mediamente più alto rispetto alle altre tipologie di pannelli esistenti sul mercato.

Nel link che segue trovate le criticità segnalate da Confindustria Nazionale e dal Vice Presidente per le Politiche Industriali e il Made in Italy, Marco Nocivelli: https://www.confindustria.it/news/dl-fiscale-confindustria-chiede-correzioni-immediate-su-transizione-5-0/

In seguito alle segnalazioni di Confindustria e delle altre associazioni datoriali, Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per gli Affari europei PNRR e Politiche di coesione, ha convocato per mercoledì 1 aprile, alle ore 11.00 a Palazzo Piacentini, un tavolo di confronto con le associazioni nazionali d’impresa.

L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.

Per informazioni e approfondimenti:

Allegati:

  • Articolo 8 D.L. 27 marzo 2026, n. 38 
  • Dichiarazione Vice Presidente, Marco Nocivelli

 

Cordiali saluti

Il Direttore

Gianni Niccolò