Lo scorso 31 Marzo il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha emanato la circolare 156351 attuativa dell’agevolazione prevista dal legge di bilancio per il 2023

Come noto con la legge di bilancio[1] le agevolazioni previste dall’art. 46, DL n. 50/2017 (c.d. ZFU “Sisma Centro Italia”), sono state prorogate per il 2023, in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021 e già beneficiari dell’agevolazione, nell’ambito dei precedenti bandi emanati[2].

Di seguito si evidenziano le ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL NUOVO BANDO 2023

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – tel. 0733279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il direttore

Dott. Gianni Niccolò    

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  1. Dotazione per il nuovo bando

Euro 58.800.000,00.

 

  1. Soggetti beneficiari

Le imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021 e già beneficiari dell’agevolazione, nell’ambito dei precedenti bandi emanati.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

  • svolgono, alla data di presentazione dell’istanza, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
  • alla data di pubblicazione della presente circolare, hanno fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% dell’aiuto complessivamente ottenuto;
  • alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto legge 50/2017.

 

  1. Requisiti di accesso alle agevolazioni

Ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti già beneficiari devono inviare nuova istanza confermando il mantenimento dei pertinenti requisiti già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.

 

  1. Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017[3].

Le agevolazioni sono concesse in regime de-minimis.

Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2023. NB – Le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 46, del decreto-legge 50/2017 (si veda nota 3), sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti; i titolari di reddito di lavoro autonomo, non rientranti nella definizione di professionisti, possono beneficiarie esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla successiva lettera d) del citato riferimento normativo.

 

  1. Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica[4] sulla base dei fac-simile di modello riportati nell’allegato n. 1. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.

L’indirizzo telematico riconducibile alla predetta procedura informatica sarà reso disponibile sul sito del Ministero in prossimità dell’apertura dello sportello agevolativo.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 20223 Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

 

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente deve dichiarare:

  1. i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni di cui al paragrafo 8, tali configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
  2. i termini del proprio esercizio finanziario, che dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
  3. se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175;
  4. il reddito d’impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza;
  5. l’importo dell’agevolazione richiesta, determinato dal soggetto istante tenendo conto della previsione circa gli importi a carico del medesimo soggetto per imposte e contributi previdenziali di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 con riferimento ai periodi di imposta ammissibili ad agevolazione, nonché di eventuali aiuti ottenuti dalla stessa impresa a titolo di de minimis;
  6. i dati e le informazioni necessarie per constatare l’assenza delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero il sussistere di condizioni previste dalla legge comportanti l’incapacità a beneficiare si agevolazioni finanziarie pubbliche.

 

  1. Modalità di concessione delle agevolazioni

Tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti de-minimis, l’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili con le seguenti modalità:

  1. il 40% delle risorse disponibili è ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l’efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della zona franca urbana, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti de-minimis;
  2. il 60% delle risorse disponibili, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla lettera a), è ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della zona franca urbana.

 

L’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è pari al minore tra l’importo risultante dall’applicazione del riparto e l’importo richiesto in sede d’istanza.

 Successivamente alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti, il Ministero adotta un provvedimento di concessione delle agevolazioni cumulativo per tutti i soggetti beneficiari, il quale, è pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

 

  1. Informazioni antimafia

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura–UTG, mediante banca dati nazionale unica antimafia, la richiesta di informazioni circa l’eventuale sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni o di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. In tali casi, l’efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni è sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, in attesa del rilascio dell’informazione antimafia recante l’attestazione dell’insussistenza di condizioni interdittive.

 

  1. Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.

Sul punto, si rinvia alla circolare AdE n. 39/E del 24 dicembre 2013, paragrafo 3, che fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle analoghe agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Aquila.

Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero.

Al fine di consentire la fruizione dell’esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle società “trasparenti”, nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari nonché ai soci delle associazioni professionali (cd studi associati) in conformità con quanto indicato nella citata circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell’Agenzia delle entrate, paragrafo 4, le imprese/associazioni professionali interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nell’istanza.

 

  1. Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Allegati:

  1. Circolare Mise 156351 del 31/03/2023
  2. Allegato 1 – Modello d’istanza per i soggetti già beneficiari delle agevolazioni Zfu
  3. Allegato 2 – Oneri informativi

 

[1] Si veda il comma 746 dell’articolo 1 della legge 197 del 29 dicembre 2022

[2] Circolari attuative del Mise n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 144220 del 5 marzo 2018, n. 243317 del 6 giugno 2019, n. 100050 del 29 marzo 2021 e n. 120680 del 28 marzo 2022

[3] Art 46, comma 2, dl 50/2017:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante  dallo svolgimento dell'attività svolta all'impresa nella zona  franca  fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di  imposta, dell'importo di 100.000 euro  riferito  al  reddito  derivante  dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della   produzione   netta   derivante   dallo   svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e  utilizzati  per  l'esercizio  dell'attività economica;

d) esonero dal  versamento   dei   contributi   previdenziali   e assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di  lavoro,  sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero  di  cui  alla  presente lettera spetta,  alle  medesime  condizioni,  anche  ai  titolari  di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

 

[4] L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica. In fase di compilazione dell’istanza, la procedura informatica consente, rispetto alle sole imprese, di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni. Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni.

L’esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell’istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni in tempo utile, a verificare tempestivamente la propria posizione, anche per il tramite della procedura informatica, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una PEC attiva. Per le imprese, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica. Per i professionisti, la PEC deve risultare censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 26 aprile 2023 ed entro le ore 10:00 del 16 maggio 2023, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.