Scade il 02.04.2024 la presentazione della comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta sulle spese di pubblicità del 2024

Prorogato al 2 aprile 2024 il termine per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare a carattere “prenotativo” sulle spese di pubblicità del 2024

La comunicazione va effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) utilizzando l’apposito modello.

Come per il 2023:

  • sono agevolabili solo gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line[1]
  • il credito d’imposta viene concesso nella misura del 75% del valore incrementale[2] degli investimenti effettuati rispetto all’investimento dell’anno precedente
  • per accedere all’agevolazione l’incremento rispetto all’anno precedente deve essere almeno  dell’1%.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” relativa agli investimenti effettuati nel 2024 dovrà essere presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025.

Per informazioni: Dott.ssa Naida Costantini – 0733279654 – costantini@confindustriamacerata.it

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott. Gianni Niccolò

 

[1] Si ricorda che gli investimenti sulla stampa anche on line sono ammissibili a condizione che:
- la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

[2] Si ricorda che non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.