Le imprese con impianti alimentati da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) con potenza disponibile superiore a 20 kW, con l’energia prodotta destinata all’autoconsumo, non sono più tenuti a far vidimare dall’Ufficio delle Dogane il registro delle letture dei contatori.
Le nuove regole entrano in vigore per i nuovi registri da scritturarsi a partire dal 2026.
La semplificazione si applica a condizione che siano verificate le seguenti condizioni:
- tutta l’energia elettrica deve derivare da impianti azionati da fonti rinnovabili (non devono essere presenti generatori che impiegano combustibili fossili);
- l’energia elettrica non ceduta alla rete deve essere autoconsumata in uso esente all’interno del medesimo sito di produzione dalla stessa impresa di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- l’accisa sull’energia elettrica acquistata dall’esercente viene liquidata nelle relative bollette emesse dal venditore operante sul POD di interscambio con la rete.
I registri dovranno comunque essere numerati in ogni pagina e compilati mensilmente (o con periodicità più ravvicinata eventualmente prescritta dall’Ufficio delle Dogane competente) con le letture dei contatori fiscali, sia per la produzione che per le immissioni in rete.
Resta ferma l’obbligatorietà della corretta tenuta dei registri fiscali, secondo l’articolo 2219 del Codice Civile[1].
I registri possono essere tenuti sia su supporto cartaceo che elettronico[2].
Il registro dovrà essere conservato presso la sede dell’officina elettrica e reso disponibile a ogni richiesta del personale dell’Amministrazione finanziaria.
Insieme ai registri devono essere conservati anche lo schema unifilare dell’impianto e i certificati di taratura dei misuratori fiscali, da aggiornare ogni tre anni
I registri vidimati attualmente in uso possono essere usati fino a esaurimento. La prima scrittura del nuovo registro non vidimato deve riportare l’ultima lettura del registro vidimato.
Rimangono i seguenti obblighi in capo all’impresa esercente l’impianto:
- denunciare al competente Ufficio delle Dogane ogni variazione dell’assetto impiantistico entro 30 giorni dalla data in cui gli eventi si sono verificati
- sottoporre a verifica periodica triennale i misuratori fiscali
- conservare i registri e la documentazione a corredo per i cinque anni successivi a quello di ultima scritturazione.
Si ricorda che in caso di mancata tenuta o tenuta irregolare dei registri è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro fino a un importo compreso tra il doppio e il decuplo dell’imposta evasa o tentata da evadere.
NB - L’obbligo di vidimazione rimane per tutte le altre officine elettriche quali, ad esempio: officine di produzione da fonte fossile, le officine di acquisto (anche in presenza di produzione da fonte rinnovabile) e le officine in cui si genera debito d’imposta. In questi casi i registri vidimati possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle pagine, per un massimo di cinque esercizi finanziari.
Per informazioni: Naida Costantini – 0733/279654 – costantini@confindustriamacerata.it
Cordiali saluti
Il Direttore
Gianni Niccolò
[1] Art. 2219 Codice Civile:” Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata
contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
[2] In caso di utilizzo del supporto elettronico, si deve fornire apposita denuncia integrativa all’UD competente. In caso di controllo, presso l’officina elettrica deve essere presente il terminale che consente la visualizzazione e la stampa, per periodi temporali selezionabili, delle letture.