Con circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, alla luce delle novità in materia di congedi introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, l’Inps ha fornito le relative indicazioni amministrative anche con esempi e tabelle riassuntive.

  • Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti

Il nuovo art. 27-bis del D. Lgs. n. 151/2001 riconosce al padre lavoratore dipendente la possibilità di fruire di 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, non frazionabile ad ore, a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto.

In caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo di paternità obbligatorio spetta anche ai genitori adottivi o affidatari.

Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile anche nel caso di morte perinatale di minore, anche se adottato o affidato.

Il congedo di paternità obbligatorio  è compatibile con il congedo di paternità alternativo (articolo 28 del D. Lgs. n. 151/2001) riconosciuto in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre, purché la sua fruizione non avvenga nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo.

Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.

Il periodo di congedo di paternità obbligatorio è indennizzato al 100% della retribuzione media globale giornaliera.

L’indennità è normalmente anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con i contributi versati all’Inps.

I padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore. La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Se la fruizione del congedo è nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.

  •  Congedo parentale per i dipendenti del settore privato

Il D. Lgs. n. 105/2022 aumenta sia il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da 6 mesi a 9 mesi totali, sia l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

 

Ad ogni genitore è riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore.

 Inoltre, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi.

I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.

Pertanto:

- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori (articolo 32 del D. Lgs. n. 151/2001), ossia:

- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

- il padre può fruire di massimo 6 mesi  di congedo parentale (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

A tal proposito, l’Istituto riporta alcune tabelle riepilogative  in cui vengono evidenziati i limiti di coppia e individuali dei genitori prima e dopo l’attuale riforma normativa.

L’Inps, infine, precisa che è possibile indennizzare, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 105/2022, ancorché successivi alla fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati antecedenti a tale data e fornisce alcuni esempi per chiarire detta casistica.