Con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, l’Inps fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo a vantaggio delle lavoratrici madri introdotto dall’art. 1, commi da 180 a 182 della legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale (nel limite massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile)  della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice madre di tre figli o più per il periodo 1°gennaio 2024 - 31 dicembre 2026 fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per il 2024, in via sperimentale, l’esonero si estende anche alle lavoratrici madri di due figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore dei nuclei familiari con bambini in adozione o in affidamento.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, compresi i rapporti di lavoro part time (dove non è richiesta una riparametrazione dell’esonero), con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

 

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

L’agevolazione, in quanto applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di stato e non è, pertanto, soggetta all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

L’esonero risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro previsti dalla legislazione vigente, mentre risulta strutturalmente alternativo al c.d. taglio del cuneo contributivo (6%-7%).

A tal proposito, l’Istituto evidenzia tuttavia che, visto che il 6% si applica sino ad una soglia di retribuzione mensile pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo sostenuto dalla lavoratrice (ipotizzando un ‘aliquota contributiva del 9,19%), risulta essere di 247,39 euro. Detto importo è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile di 250 euro mensili prevista per le lavoratrici madri (sicuramente più conveniente).

Naturalmente l’alternanza nell’applicazione delle agevolazioni viene meno quando si perde il diritto a ricevere l’esonero, per esempio al compimento della maggiore età del figlio più piccolo. In tal caso, le lavoratrici madri, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere al taglio contributivo.

La lavoratrice per fruire dell’esonero deve comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersene, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli (che serviranno anche al datore di lavoro per compilare le denunce Uniemens e per permettere all’Inps di effettuare i dovuti controlli).

A breve, sul portale istituzionale www.inps.it, sarà disponibile l'applicativo che consentirà alle lavoratrici madri di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli.

L’Inps evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.