Con circolare n. 41 del 5 marzo 2024, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative relative all’esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

 Per poter consentire al datore di lavoro di accedere all’esonero in oggetto, la lavoratrice, alla data di assunzione, deve soddisfare i seguenti due requisiti:

- essere disoccupata;

- essere percettrice del Reddito di libertà o averne fruito nel 2023.

 

L'agevolazione contributiva si applica ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei contributi minori e dei premi INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile (€ 666,66).

 

Con riferimento alla durata dell’agevolazione, l’Inps chiarisce che l’esonero contributivo spetta:

- in caso di assunzione a tempo indeterminato per 24 mesi;

- in caso di assunzione a tempo determinato (comprese le eventuali proroghe), fino a 12 mesi, ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;

- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (sia esso già agevolato oppure no), per complessivi 18 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione a tempo determinato.