Alla luce della pubblicazione dei 2 decreti Interministeriali Lavoro e Finanze, attuativi dei cosiddetti Bonus giovani e Bonus donne, come definiti dagli articoli 22 e 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024), l’Inps, con circolari 90 e 91 del 12 maggio 2025, fornisce le istruzioni operative per fruire degli esoneri contributivi previsti in favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani e donne “svantaggiate”.
Si ricorda che il Bonus giovani (art. 22 D.L. n. 60/2024) riguarda i datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato giovani che, alla data dell’assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi per le assunzioni/trasformazioni effettuate:
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di 500 euro mensili;
- dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di 650 euro mensili se prestano servizio in una sede o unita produttiva ubicata nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Per quanto riguarda, invece, il Bonus donne (art. 23 D.L. n. 60/2024), questo interessa i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età:
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- occupate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
- dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili per un periodo di:
- 24 mesi in caso di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti o residenti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- 12 mesi in caso di donne occupate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Quanto alle modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per ottenere l’esonero contributivo (sia quello riferito al Bonus Giovani che quello relativo al Bonus Donne), entrambe le circolari, alla luce di quanto disposto dai decreti attuativi, prevedono che prima di fruire dell’agevolazione il datore di lavoro presenti all’Inps una domanda telematica con lo scopo di verificare l’esistenza dei fondi stanziati allo scopo.
Il modulo da utilizzare sarà disponibile sul sito dell’Inps dal 16 maggio 2025.
Per i datori operanti nei territori diversi da quelli della Zes la domanda può riguardare, oltre le assunzioni/trasformazioni da eseguire, anche quelle già effettuate dal 1° settembre 2024.
Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non saranno ammesse al beneficio.
Dopo aver ricevuto la domanda telematica, verificate le condizioni, l’Istituto calcola – sulla base delle informazioni fornite dall’azienda – l’ammontare del beneficio spettante e lo comunica al datore di lavoro richiedente.
Se le assunzioni (non in zona Zes) sono già state effettuate, l’Istituto accoglie la domanda con l’indicazione dell’ammontare spettante.
Se, al contrario, l’assunzione è ancora da effettuare, l’Inps calcola l’ammontare del beneficio, accantona le risorse e comunica al datore di lavoro l’eventuale accoglimento, con la quale invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
Nel suddetto arco temporale, l’Istituto consulterà l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.
L’Inps precisa che i termini indicati (10 giorni) sono perentori e il loro mancato rispetto fa perdere il diritto a fruire degli incentivi accantonati, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare una nuova domanda.
Il Direttore
Gianni Niccolò
Per informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
- Silvia Basili – 0733/279625 – basili@confindustriamacerata.it