Con circolare n. 98 del 5 giugno 2025, l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 171, L. n. 207/2024)  in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

Con la modifica dell’art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 22/2015 viene, difatti, introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In particolare, la nuova disposizione prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dalla suddetta data, il lavoratore richiedente la prestazione deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (dimissioni o risoluzione consensuale), qualora tale cessazione sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l’indennità NASpI.

In altri termini, l’assicurato deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

L’Istituto chiarisce, infine, che la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le attuali disposizioni e modalità.