Nel Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) entrata in vigore il 1° gennaio 2026.
Di seguito una sintesi delle principali misure in materia di lavoro e previdenza.
TASSAZIONE AGEVOLATA SUGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI (ART. 1, COMMI 7 E 12).
Gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ (ART. 1, COMMI 8, 9 E 12).
Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti negli anni 2026 e 2027 in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, si applica l'imposta sostitutiva, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro (anziché di 3.000 euro), con l'aliquota ridotta all’1% (anziché del 5% del 2025).
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI (ART. 1, COMMI 10-12 E 18).
Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL);
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dal CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dal CCNL.
Tali misure sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40mila euro.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione della norma in oggetto i lavoratori dei settori turistico, ricettivo e termale, ai quali si applica il trattamento integrativo speciale (art. 1, commi 18-21).
DETASSAZIONE SUI DIVIDENDI DI AZIONI ASSEGNATE AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 1, COMMA 13).
Anche nell'anno 2026 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
AUMENTO VALORE NON IMPONIBILE BUONI PASTO ELETTRONICI (ART. 1, COMMA 14).
Dall’anno 2026 viene elevato da 8 a 10 euro il valore non imponibile giornaliero dei buoni pasto elettronici.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE (ART. 1, COMMI 18-21).
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto, su richiesta del lavoratore, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Tali disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER ASSUNZIONI O TRASFOMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 1, COMMI 153-155).
Per favorire l'occupazione giovanile stabile, l’occupazione femminile e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, sono state stanziati 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028 destinati a riconoscere un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato nel periodo compreso dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale.
Sarà un decreto interministeriale a stabilire requisiti e condizioni per l'accesso a detta misura.
ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE MADRI LAVORATRICI DI TRE O PIU’ FIGLI (ART. 1, COMMI 210-213).
Al fine di promuovere l’occupazione delle madri lavoratrici, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui.
L’esonero spetta:
- per 12 mesi dalla data dell’assunzione se il contratto è a tempo determinato (anche in somministrazione);
- nel limite massimo di 18 mesi se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato;
- per 24 mesi se l’assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri.
INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART-TIME (ART. 1, COMMI 214-218).
Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.
Ai datori di lavoro che consentono detta trasformazione è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri.
Con apposito decreto interministeriale verranno adottate le disposizioni per l’attuazione di questo incentivo.
CONFERMATO IL BONUS MAMME (ART. 1, COMMI 206-207).
Anche per l’anno 2026, alle lavoratrici dipendenti, professioniste e autonome, madri di almeno due figli, con un reddito ISEE che non supera i 40 mila euro annui, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili (40 euro nel 2025), fino al mese del compimento del decimo anno del secondo figlio.
La medesima somma è riconosciuta anche alle lavoratrici dipendenti, professioniste e autonome madri di più di due figli, con un reddito ISEE che non supera i 40 mila euro annui e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
CONGEDO PARENTALE (ART. 1, COMMA 219).
La possibilità di utilizzare il congedo parentale viene estesa fino al 14° anno di età del figlio o dall’ingresso del minore in famiglia (anziché al 12° anno).
PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO (ART. 1, COMMA 220).
Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno (anziché 5), per le malattie di ogni figlio di età compresa tra 1 3 e 1 14 anni (anziché 8).
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI MATERNITA' (ART. 1, COMMA 220).
In caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) in sostituzione delle lavoratrici assenti per maternità, sarà possibile prolungare il contratto di lavoro per un periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita fino al compimento del primo anno di età del bambino.
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI (ART. 1, COMMA 176).
Dall’anno 2026, l’erogazione della NASpI in forma anticipata non sarà più erogata in un’unica soluzione ma in due rate: una prima rata pari al 70% dell’importo spettante e una seconda rata, pari al restante 30%, da corrispondere alla scadenza di durata teorica della NASpI e, comunque, non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
DEDUCIBILITA’ FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 1, COMMI 201-202).
A decorrere dal periodo di imposta 2026, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari, sia dovuti in base a contratto o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.300 euro (anziché 5.164,57 euro).
MISURE PENSIONISTICHE (ART. 1, COMMI 162-163; COMMI 185-188).
Non vengono prorogati né Quota 103, né Opzione Donna. Viene, invece, confermata, fino al 31 dicembre 2026, l’applicazione dell’Ape Sociale con il rispetto dei requisiti già previsti.
Per l’anno 2027 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia passa a 67 e 1 mese mentre il requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria sarà di 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne.
ESTENSIONE CAMPO DI APPLICAZIONE DEL FONDO DI TESORERIA INPS (ART. 1, COMMA 2023).
Dal 1° gennaio 2026 si estende l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS ai datori di lavoro che raggiungono o hanno raggiunto la soglia dimensionale di 50 dipendenti (60 dipendenti per il biennio 2026-2027), prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Dal 1° gennaio 2032, detto limite scenderà da 50 a 40 lavoratori.
ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 1,COMMI 2024-205).
A decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti di prima assunzione, saranno iscritti automaticamente alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (non opera più l’attuale meccanismo del silenzio-assenso). L’adesione automatica comporta la devoluzione non solo dell’intero trattamento di fine rapporto, ma anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.
Tuttavia, entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore potrà esercitare il diritto di uscita, scegliendo se lasciare il Tfr in azienda oppure conferirlo a una diversa forma pensionistica di propria scelta.
Sempre dal 1° luglio 2026, per quanto riguarda i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente ad un nuovo rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare.
Per Informazioni:
- Elisabetta Cristallini - 279621 - cristallini@confindustriamacerata.it
- Stefano Orlandoni – 0733/279622 – orlandoni@confindustriamacerata.it
- Silvia Basili – 0733/279625 – basili@confindustriamacerata.it