La legge 18 luglio 2025, n. 106 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico – cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati con figlio minore affetto da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Requisiti per usufruire dei permessi

  • Il lavoratore o figlio minore devono avere un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riconosciuto da verbale di accertamento di invalidità civile;
  • al lavoratore o al figlio minore deve essere rilasciata apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico – cliniche e microbiologiche o cure mediche rilasciate dal medico di medicina generale o specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Una volta fruito del permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Indennità economica

Per le 10 ore annue di permessi aggiuntivi ai lavoratori compete un’indennità economica a carico dell’Inps determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

In allegato la circolare INPS n. 152 del 19/12/2025 dove si forniscono informazioni per la fruizione dei permessi in argomento e le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

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