L'INPS, con circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in vigore dal 1° gennaio 2026.
Trattamenti di integrazione salariale
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Trattamenti di integrazione salariale |
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Retribuzione (euro) |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Prescinde dall’importo della retribuzione |
1.423,69 |
1.340,56 |
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Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
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Retribuzione (euro) |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Prescinde dall’importo della retribuzione |
1.708,44 |
1.608,66 |
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Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.456,72 per il 2026.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, € 1.584,70.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.456,72 per il 2026.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2025, € 1.584,70.