Con circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’Inps  fornisce le prime indicazioni amministrative e operative sulle modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al ”Fondo Tesoreria” introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026 (Art. 1, comma 203, Legge n. 199/2025).

Di seguito un riepilogo delle principali novità.

Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

Sono obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS tutti i datori di lavoro privati ed esclusivamente per i lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina del TFR ex art. 2120 del codice civile.
In altri termini, l’obbligo scatta quando il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche  complementari e il datore di lavoro rientra nei requisiti dimensionali previsti dall’attuale normativa (vedi sotto).

 

Nuove soglie dimensionali

La Legge di Bilancio 2026 modifica il criterio dimensionale rendendolo mobile nel tempo, non più legato solo al primo anno di attività.

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.

Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito indicato:

- 60 addetti per il periodo 2026-2027;

- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;

- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Quindi, per il 2026, la verifica deve riferirsi all’anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno “precedente” ai fini del calcolo della media occupazionale.

 

Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

L’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria è pari a:

  • 7,41% (1/13.5) della retribuzione utile ai fini TFR (come da art. 2120 c.c.), meno lo 0,50% del contributo previsto dalla L. 297/1982, ove applicabile.

 

Decorrenza dell’obbligo di versamento

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatori e deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

 La circolare fornisce, infine, le istruzioni operative per la corretta esposizione dei dati nei flussi Uniemens.

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