Con la conversione in legge (legge 27 febbraio 2026, n. 26) del DL Milleproroghe (decreto legge n. 200/2025) sono state confermate anche per il 2026, seppur con alcune modifiche, anche sostanziali, le misure a sostegno dell’occupazione previste dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), con riferimento ai giovani, alle donne e ai lavoratori over 35 nelle Zone Economiche Speciali.

A tal riguardo, si evidenzia che per effetto della legge n. 171/2025 le Regioni Marche ed Umbria sono state inserite nella ZES a decorrere dal 20 novembre 2025. Ne deriva che le assunzioni effettuate in dette Regioni potranno beneficiare degli incentivi “maggiorati” previsti per la ZES.

Per l’operatività degli incentivi bisognerà tuttavia attendere le istruzioni operative da parte degli Enti di competenza (in primis dell’Inps).

Di seguito, un breve riepilogo degli incentivi.

 

BONUS GIOVANI

Il Bonus giovani (art. 22 D.L. n. 60/2024) riguarda i datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato entro il 30 aprile 2026  giovani che, alla data dell’assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

L’esonero è pari al 70% dei contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, elevabile al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, nel limite massimo di importo pari a 500 euro mensili, per un periodo massimo di 24 mesi.

Viene riconosciuto il maggior incentivo di 650 euro per le assunzioni  effettuate nella ZES (quindi anche per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria);

 

BONUS DONNE

il Bonus donne (art. 23 D.L. n. 60/2024) interessa i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2026 donne di qualsiasi età:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • occupate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;

Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi.

 

BONUS ZES

Il Bonus ZES (art. 24 D.L. n. 60/2024) spetta ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono a tempo indeterminato entro il 30 aprile 2026  disoccupati da almeno 24 mesi, che abbiano compiuto i 35 anni di età.

L’esonero è pari al 70% dei contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, elevabile al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili, per un periodo massimo di 24 mesi.