Con la nota n. 694 del 24 gennaio 2024, l’Ispettorato nazionale del lavoro aveva risposto a richieste di chiarimento in ordine alle problematiche concernenti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

Come noto, secondo la disciplina del DPR 177/2011, almeno il 30% del personale impiegato nell’attività relativa a lavori in ambienti confinati deve essere assunto “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Nel commentare il tema della certificazione dei contratti di lavoro, l’Ispettorato aveva evidenziato che “qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto”.

In particolare, risaltava l’indicazione secondo cui, in caso di ricorso al contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Una impostazione esattamente contraria a quanto affermato dal medesimo Ispettorato con la precedente nota 11649 del 27 giugno 2013, secondo la quale “qualora l’appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I,  D.Lgs. n. 276/2003”.

Confindustria – rilevando l’improprietà della certificazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ha sollecitato l’Ispettorato a rivedere la propria posizione, e a confermare la necessità di certificare la bontà dei contratti di lavoro esclusivamente laddove si tratti di contatti diversi da quello subordinato a tempo indeterminato.

Con la nota n. 1937 del 7 marzo 2024, l’Ispettorato – anticipando una iniziativa normativa per apportare alcuni chiarimenti al DPR 177/2011 (del quale anche Confindustria ha da tempo denunciato alcune improprietà e difficoltà applicative) – ha accolto la sollecitazione ed ha precisato che nelle more degli esiti di tale iniziativa, debba essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso D.P.R. n. 177/2011 secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Resta, ovviamente, confermato che non occorre certificare i contratti commerciali, considerato che il rinvio al titolo VIII, capo I, del Dlgs 276/2003 afferisce alla certificazione dei contratti di lavoro.

In allegato la circolare INL.

 

Il Direttore

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