Definiti i codici tributo
Come noto la legge di bilancio 2026[1] prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.
L’imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro (si veda la news del 13 gennaio 2026).
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 3/E del 29 gennaio 2026 ha istituito i seguenti codici tributo, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento in F24, dell’ imposta sostitutiva:
- “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
In allegato la Risoluzione 3/E del 29 gennaio 2026
Per informazioni: Elisabetta Cristallini – 0733/279621 – cristallini@confindustriamacerata.it
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[1] Si vede l’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199